United Nations report

Italian : Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

By Council of Europe, on 8 September 2020



Articolo 2 – Diritto alla vita1 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capi-tale pronunciata da un tribunale, nel ca-so in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.




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